Procedura introdotta dell’art. 12 della legge 162/2014 che permette di separarsi / divorziare / modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio, presentandosi presso gli uffici comunali, davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi possono ricorrere a questa modalità semplificata solo quando:
-la coppia non ha figli minori;
-la coppia non ha figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, comma 3, L.104/1992);
-la coppia non ha figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
-gli accordi che eventualmente si vogliono modificare non contengono patti di trasferimento patrimoniale, o la determinazione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio – 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza in questa procedura da parte di un avvocato di propria fiducia è facoltativa.
N.B: la domanda di divorzio può essere presentata decorsi:
-12 mesi ininterrotti dalla data di ottenimento davanti a un Tribunale della separazione personale o giudiziale;
-6 mesi ininterrotti dalla data di ottenimento davanti a un Tribunale o davanti all’ufficiale dello Stato Civile di dell’omologa di separazione consensuale
COSA OCCORRE FARE PER
La richiesta può essere presentata – alternativamente – presso l’Ufficiale dello Stato Civile del:
-Comune di residenza di uno dei due coniugi;
-Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
-Comune dove è stato trascritto il matrimonio, qualora questo sia stato celebrato all’estero
A) Fase istruttoria
I coniugi devono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune da loro scelto e ufficializzare la richiesta di concludere un accordo di separazione / di divorzio / di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile entrambi i coniugi sottoscriveranno il modulo di richiesta di avvio del procedimento, oltre che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al tipo di procedura che stanno per iniziare.
L’ufficiale di Stato Civile così attivato, potrà quindi procedere d’ufficio all’acquisizione di quei documenti utili al procedimento che sono già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni italiane.
In questa occasione l’Ufficiale dello Stato Civile, di comune accordo con i coniugi, stabilirà la data della redazione e sottoscrizione dell’accordo.
B) Fase di Redazione e sottoscrizione dell’accordo
Nel giorno fissato, entrambi i coniugi dovranno presentarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile muniti di un documento di identità valido, così da rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo.
Nel caso di assistenza da parte di un avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, dovranno essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presterà giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
C) Conferma dell’accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, in un giorno concordato con l’Ufficiale dello Stato Civile, i coniugi dovranno presentarsi nuovamente di fronte allo stesso per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo già sottoscritto.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, anche in questa fase dovranno essere assistiti da un interprete.
TEMPI
Gli effetti dell’accordo si producono a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
COSTI
Entro la data di sottoscrizione dell’accordo, i coniugi devono effettuare un pagamento di € 16,00 utilizzando la funzione “pagamento spontaneo” nella piattaforma di pagamento PagoPA