Alle persone dello stesso sesso che intendono contrarre unione civile.
L’unione civile è stata istituita con legge del 20 maggio 2016, n. 76 ed è un istituto equiparato al matrimonio rivolto alle coppie dello stesso sesso.
Chi intende costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a loro scelta, tramite compilazione di apposita dichiarazione. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile l'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale che dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e che sostituisce le pubblicazioni matrimoniali, non previste per l’unione civile.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati anche il regime patrimoniale scelto e l’eventuale cognome comune che si vorrà utilizzare.
La stesura dell’atto di unione civile e la celebrazione della stessa.
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla stesura del verbale.
Per i dettagli sulla celebrazione, sui costi e sui vincoli si rimanda alla sezione relativa al matrimonio civile.
Il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30; il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00. (salvo eventuali variazioni temporanee in concomitanza con festività e nel periodo estivo)
Cognome Comune
Le parti dell’unione civile hanno la facoltà di scegliere un cognome comune da assumere per tutta la durata dell’unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte il cui cognome non è stato scelto come cognome comune, può decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
L'eventuale scelta di un cognome comune non determina alcuna variazione nei dati anagrafici delle parti.