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Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare con accordo stipulato davanti allāUfficiale di Stato Civile.
Con lāentrata in vigore del d.L. n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, ĆØ possibile per i coniugi che intendanoĀ separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro unĀ accordo di separazione o di divorzio innanzi allāufficiale dello stato civile.
Competente a ricevere lāaccordo ĆØ il Comune di:
E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile competente se sussistono le seguenti condizioni:
Eā possibile includere nellāaccordo soltanto una somma versata mensilmente a titolo di assegno di mantenimento, preventivamente concordata dai coniugi.
La stesura dellāatto di accordo di separazione/divorzio. Durante tale stesura verrĆ preso un secondo appuntamento che dovrĆ essere fissato ad una data di almeno 30 giorni successivi allāaccordo per la stesura dellāatto di conferma. La data per la conferma ha carattere perentorio e la mancata comparizione di anche solo uno dei coniugi, per qualsiasi motivo, equivale a mancata conferma e rende nullo il procedimento.
Dalla data del primo accordo verrĆ fissato lāappuntamento per la conferma che dovrĆ avvenire dopo almeno 30 giorni. In caso di separazione ĆØ possibile procedere con il divorzio dopo sei mesi dalla data dellāaccordo.
Eā necessario un pagamento di 16⬠da effettuarsi tramite PagoPa.
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