Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare con accordo stipulato davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Con l’entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile competente se sussistono le seguenti condizioni:
E’ possibile includere nell’accordo soltanto una somma versata mensilmente a titolo di assegno di mantenimento, preventivamente concordata dai coniugi.
La stesura dell’atto di accordo di separazione/divorzio. Durante tale stesura verrà preso un secondo appuntamento che dovrà essere fissato ad una data di almeno 30 giorni successivi all’accordo per la stesura dell’atto di conferma. La data per la conferma ha carattere perentorio e la mancata comparizione di anche solo uno dei coniugi, per qualsiasi motivo, equivale a mancata conferma e rende nullo il procedimento.
Dalla data del primo accordo verrà fissato l’appuntamento per la conferma che dovrà avvenire dopo almeno 30 giorni. In caso di separazione è possibile procedere con il divorzio dopo sei mesi dalla data dell’accordo.
E’ necessario un pagamento di 16€ da effettuarsi tramite PagoPa.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.