Separazioni e divorzi

Servizio attivo

Iter per poter ottenere la separazione e il divorzio in Comune


A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare con accordo stipulato davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Descrizione

Con l’entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile competente se sussistono le seguenti condizioni:

  • i coniugi NON devono avere figli a carico (figli minorenni, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave)
  • i coniugi NON devono avere patti di trasferimento patrimoniale pendenti (utilizzo della casa coniugale, divisione dei beni, liquidazione di una somma di denaro una tantum…)

E’ possibile includere nell’accordo soltanto una somma versata mensilmente a titolo di assegno di mantenimento, preventivamente concordata dai coniugi.

Cosa serve

  • Modulistica di istanza di separazione/divorzio compilata e sottoscritta dai coniugi allegando copia delle carte d’identità
  • In caso di divorzio se la separazione è stata ottenuta presso il tribunale: copia conforme della sentenza di separazione rilasciata dal Tribunale
  • In caso di figli maggiorenni autosufficienti conviventi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilato da ciascun figlio attestante la propria indipendenza economica allegando copia della carta d’identità.

Cosa si ottiene

La stesura dell’atto di accordo di separazione/divorzio. Durante tale stesura verrà preso un secondo appuntamento che dovrà essere fissato ad una data di almeno 30 giorni successivi all’accordo per la stesura dell’atto di conferma. La data per la conferma ha carattere perentorio e la mancata comparizione di anche solo uno dei coniugi, per qualsiasi motivo, equivale a mancata conferma e rende nullo il procedimento.

Tempi e scadenze

Dalla data del primo accordo verrà fissato l’appuntamento per la conferma che dovrà avvenire dopo almeno 30 giorni. In caso di separazione è possibile procedere con il divorzio dopo sei mesi dalla data dell’accordo.

Quanto costa

E’ necessario un pagamento di 16€ da effettuarsi tramite PagoPa.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 11/11/2024, 17:50

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