Imposta municipale propria (IMU)

Servizio attivo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.


A chi è rivolto

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:

  • i proprietari di immobili comprese le aree edificabili e i fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Non devono pagare invece i proprietari di abitazioni principali, non classificate nelle categorie A1, A8 e A9, per i quali si ricorda che l’IMU non è dovuta;
  • i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compreso il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 540 del C.C.), enfiteusi, superficie sugli stessi, sempre che non siano adibiti ad abitazione principale;
  • i concessionari di aree demaniali;
  • i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).

Descrizione

La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili.
Per i fabbricati abitativi tale valore si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando i nuovi moltiplicatori:

  • 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati);
  • 65 per i fabbricati di gruppo D;
  • 55 per i negozi e botteghe accatastati C/1.

Sulla base imponibile correttamente calcolata si applicano le aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

Come fare

Le variazioni che possono influire sulla determinazione della base imponibile ai fini IMU possono essere comunicate all'Ufficio Tributi - Sportello IMU del Comune di Tradate.

Cosa serve

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Cosa si ottiene

Il Comune di Tradate invia annualmente ai contribuenti proprietari di fabbricati (seconde abitazioni, immobili commerciali, artigianali e industriali) i modelli F24 precompilati per il pagamento dell'IMU (acconto e saldo), con allegata la situazione patrimoniale.

Tempi e scadenze

SCADENZE VERSAMENTI
Acconto o unica soluzione: entro il 16 giugno di ogni anno
Saldo: entro il 16 dicembre di ogni anno

Acconto e rata unica

16 giugno

Saldo

16 dicembre

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 26/11/2024, 13:53

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