Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme del codice della strada sia alla guida di un veicoli che come pedone.
La Polizia Locale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, svolge tra gli altri il servizio di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma del Codice della Strada, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo ricorso alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. (vedere elenco sotto riportato).
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Le modalità per il pagamento delle sanzioni amministrative alle violazione alle norme del Codice della Strada sono riportate sul verbale di accertamento di violazione
Emissione di verbale di accertamento di violazione a norme del CdS
Il pagamento di una sanzione amministrativa relativa al Codice della Strada deve avvenire entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Richiesta di rateizzazione di una sanzione amministrativa
E’ l’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 202-bis del Codice della Strada per la rateizzazione di una sanzione amministrativa relativa ad una violazione alle norme del Codice della Strada.
Compilare l’apposito modulo e consegnarlo entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Tradate
Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza il Comando di Polizia Locale adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.