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A tutti i cittadini interessati
La comunicazione di cessione fabbricato ĆØ un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietĆ o il godimento o a qualunque altro titolo consente lāuso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dallāart. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), in parte ĆØ stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti allāimmobile (vendita , locazione ecc.).
Però la legge lascia intatto lāobbligo di comunicazione solo nel caso in cui āvenga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fissoā, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
NB: occorre presentare una comunicazione distinta per ogni componente del nucleo familiare che va a beneficiare dellāuso dellĀ“immobile in oggetto.
Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)
Eā confermato lāobbligo di comunicazione stabilito dallāarticolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dellāimmigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Pertanto il proprietario dellāimmobile deve presentarsi allāAutoritĆ di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o, a Tradate, anche presso il Comando di Polizia Locale) a seconda dellāubicazione dellāimmobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato allāAgenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Presentare la comunicazione al Comando di Polizia Locale
La dichiarazione deve essere presentata all“Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, come nel caso di Tradate, alla Polizia Locale).
L“obbligo di presentare la dichiarazione spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
La legge stabilisce, inoltre, che l“identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l“esame di un documento di identità . Non sono ammesse altre modalità , neppure l“eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni devono essere presentate entro 48 ore dalla consegna dei locali e ad esse vanno allegati i documenti di identitĆ del cedente e anche del cessionario.
Completamento della pratica
Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell“immobile, e non del momento dell“accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Nessun costo previsto
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