UFFICIO
Addizionale Comunale all'IRPEF
L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale. E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione.
A chi è rivolto
L’addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.
Descrizione
I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Copertura geografica
Comune di Tradate
Come fare
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24.
Cosa serve
Per i versamenti a favore del Comune di Tradate, il codice ente da indicare è L319.
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come altresì per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa si ottiene
Assolvimento obbligo di legge del versamento del tributo.
Tempi e scadenze
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ACCONTO: è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da utilizzare è quella vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l’anno in corso non sia effettuata entro il 20 dicembre dell’anno precedente.
Si fa presente comunque che:
- per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente, l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo,
- per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
SALDO:
- per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente, il saldo dell’addizionale è determinato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta
- per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
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