A tutti i cittadini interessati
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), in parte è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita , locazione ecc.).
Però la legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
NB: occorre presentare una comunicazione distinta per ogni componente del nucleo familiare che va a beneficiare dell’uso dell´immobile in oggetto.
Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)
E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o, a Tradate, anche presso il Comando di Polizia Locale) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Presentare la comunicazione al Comando di Polizia Locale
La dichiarazione deve essere presentata all´Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, come nel caso di Tradate, alla Polizia Locale).
L´obbligo di presentare la dichiarazione spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
La legge stabilisce, inoltre, che l´identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l´esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l´eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni devono essere presentate entro 48 ore dalla consegna dei locali e ad esse vanno allegati i documenti di identità del cedente e anche del cessionario.
Completamento della pratica
Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell´immobile, e non del momento dell´accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Nessun costo previsto